IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria  2008,  in  particolare
l'articolo 15; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali,  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25  maggio
2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale  in
particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato  inserito  nello
citato regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  regolamento  unico  OCM,  a
decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del  14  luglio
2009, che stabilisce talune regole di  applicazione  del  regolamento
del Consiglio  n.  479/2008  riguardo  le  denominazioni  di  origine
protetta e le  indicazioni  geografiche,  le  menzioni  tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di  taluni  prodotti  del  settore
vitivinicolo; 
  Vista la direttiva 98/34/CE del  22  giugno  1998,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle  regole
relative  ai  servizi  della  societa'   dell'informazione   ed,   in
particolare, l'articolo 10; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espresso nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2010; 
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta 
 
  1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si  intende
il nome  geografico  di  una  zona  viticola  particolarmente  vocata
utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato,  le  cui
caratteristiche  sono  connesse   essenzialmente   o   esclusivamente
all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresi' una
denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente,  alle
condizioni  previste  dall'articolo   118-ter,   paragrafo   2,   del
regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il
nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto  che
ne deriva e  che  possieda  qualita',  notorieta'  e  caratteristiche
specifiche attribuibili a tale zona. 
  3. Le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche  sono
riservate ai prodotti vitivinicoli  alle  condizioni  previste  dalla
presente legge. 
  4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia
provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto  o  di
vino, i succhi non fermentati della  vite,  i  prodotti  vitivinicoli
aromatizzati, nonche' i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti
gassificati  non  possono  utilizzare  nella  loro   designazione   e
presentazione   le   denominazioni   d'origine   e   le   indicazioni
geografiche, fatta eccezione per le  bevande  spiritose  derivate  da
prodotti  vitivinicoli  e  l'aceto  di  vino,  nonche'  per  i   vini
aromatizzati  che  gia'  utilizzano  la  denominazione  d'origine   o
l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 15, della legge 7 luglio 2009 n.88, pubblicata
          nella Gazz. Uff.  14  luglio  2009,  n.  161,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 15 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa  nazionale  al  regolamento  (CE)  n.   479/2008,
          relativo    all'organizzazione    comune    del     mercato
          vitivinicolo). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro per  le  politiche
          europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
          forestali e del  Ministro  della  giustizia,  acquisito  il
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, uno o piu' decreti  legislativi  per  l'attuazione
          del regolamento (CE) n.  479/2008  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2008, al fine di assicurare  la  piena  integrazione
          tra l'organizzazione comune  del  mercato  del  vino  e  la
          normativa nazionale, apportando specifiche  integrazioni  e
          modificazioni alla normativa vigente, secondo le  procedure
          previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, e  nel  rispetto  dei
          principi e criteri generali di cui all'art. 2, nonche'  dei
          seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
                a)  preservare   e   promuovere   l'elevato   livello
          qualitativo e di riconoscibilita' dei vini a  denominazione
          di origine e indicazione geografica; 
                b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per  la
          tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
          delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; 
                c)  assicurare  strumenti  per  la  trasparenza   del
          settore vitivinicolo e la tutela dei  consumatori  e  delle
          imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione
          e imitazione; 
                d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo
          tra il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali e le regioni, in particolare per quanto  concerne
          la gestione del settore dei vini a denominazione di origine
          protetta e a indicazione geografica protetta; 
                e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti
          di   semplificazione   amministrativa   in   ordine    agli
          adempimenti   procedurali   a   carico    dei    produttori
          vitivinicoli; 
                f) rivedere il sistema dei  controlli  e  il  sistema
          sanzionatorio   secondo   i   criteri   di   efficacia    e
          applicabilita', individuando gli organismi e le azioni  per
          garantire l'elevato livello  qualitativo  delle  produzioni
          vitivinicole   nell'interesse   dei   produttori   e    dei
          consumatori. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. 
              - Il regolamento (CE) n. 479/2008 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148. 
              - Il regolamento (CE) n. 491/2009 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154. 
              - Il regolamento (CE) n. 607  del  14  luglio  2009  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193. 
              - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
          luglio 1998, n. L 204. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n.  1234/2007,
          si vedano le note alle premesse.